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Il seme della qualità

Condizioni generali di vendita

ACCORDO QUADRO DI CESSIONE DI SEMENTI

TRA

La società  L’ORTOLANO S.r.l. (con unico socio), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 47521 Cesena, via Calcinaro 2425 (il “Fornitore”)

 

e ___________________________________________________________________ (“l’Acquirente”)

 

1. Oggetto. Il presente accordo quadro è redatto in conformità ai principi di trasparenza, correttezza proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni così come prescritti dal D. Lgs. n.198/2021 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola ed alimentare. Esso è volto a disciplinare i contratti di cessione di prodotti non deperibili (sementi) con consegna pattuita su base periodica.

2. Durata. Il presente accordo è valido per un periodo di 12 mesi dalla sottoscrizione ed alla scadenza si rinnova automaticamente, salvo disdetta scritta con un preavviso di 30 giorni.

3. Prodotti. Il Fornitore svolge attività di commercializzazione di sementi per orto professionali ed hobbistiche, selezionate e di alta qualità (i “Prodotti”); le caratteristiche dei Prodotti oggetto di ogni singola cessione sono specificate nei documenti relativi a tale cessione (conferma d’ordine, documento di trasporto, fattura). Le descrizioni, illustrazioni, raccomandazioni, i suggerimenti eventualmente presenti sui cataloghi ed altri documenti commerciali del Fornitore si intendono a titolo esclusivamente indicativo e non potranno comportare l’assunzione di alcuna garanzia di raccolta e/o costituire fonte di responsabilità del Fornitore.

4. Prezzo. Il prezzo di cessione dei Prodotti verrà stabilito fra le Parti all’atto della conferma d’ordine di acquisto avendo a riferimento i listini del Fornitore. I prezzi si intendono al netto dell’IVA di legge.

5. Quantità. La qualità e la quantità dei Prodotti che il Fornitore si impegna a fornire sono quelle indicate nella conferma d’ordine o, in mancanza, nel documento di trasporto al momento della consegna. E’ in ogni caso ammessa una tolleranza quantitativa, in eccesso o in difetto, sino al 10% per ciascuno dei Prodotti confermati.

6. Consegna. La consegna dei Prodotti verrà effettuata sulla base degli accordi convenuti fra le Parti, restando inteso che i termini di consegna sono puramente indicativi. L’Acquirente si impegna a ritirare i Prodotti immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di merce pronta e comunque non oltre otto giorni dalla data della predetta comunicazione.

7. Pagamento. Il prezzo dei Prodotti dovrà essere pagato entro i termini stabiliti dal D. Lgs. 198/2021 restando inteso che i Prodotti oggetto di fornitura sono da considerarsi come prodotti agricoli non deperibili; pertanto, l’Acquirente si impegna ad effettuare i pagamenti entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla fine del periodo di consegna convenuto che coinciderà con il mese solare. In caso di ritardo, l'Acquirente è automaticamente costituito in mora e sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori sulla somma dovuta ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Nel caso sia stato concordato il pagamento rateale ed anche una soltanto delle scadenze non sia rispettata, l’Acquirente decade automaticamente dal beneficio del termine ed il debito residuo deve considerarsi immediatamente esigibile. Per nessun motivo l’Acquirente può sospendere o ritardare il pagamento del prezzo dei Prodotti, né sollevare validamente alcuna eccezione prima di aver saldato il prezzo della fornitura.

8. Obblighi del Fornitore. Il Fornitore deve informare l’Acquirente prontamente e con adeguata motivazione circa la temporanea indisponibilità di uno o più Prodotti oggetto di ogni singola cessione che faccia riferimento al presente accordo quadro. Il Fornitore non può richiedere all’Acquirente di garantire posizioni privilegiate dei suoi prodotti sugli scaffali o all’interno dell’esercizio commerciale di quest’ultimo, ovvero imporre vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento o l'inserimento di nuovi Prodotti nell'assortimento.

9. Obblighi dell’Acquirente. L’Acquirente si impegna ad acquistare dal Fornitore alle condizioni convenute i Prodotti di ogni singola cessione che faccia riferimento al presente accordo quadro. L’Acquirente non può richiedere al Fornitore di farsi carico dei costi di pubblicità e di marketing per la vendita dei Prodotti, ovvero dei costi sostenuti per la loro esposizione, il loro immagazzinamento, come pure dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei Prodotti a meno che tali condizioni non siano concordate specificatamente fra le Parti.

10. Riserva di Proprietà. La proprietà dei Prodotti passerà all’Acquirente solo in seguito al saldo integrale del prezzo della compravendita. In caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, riprendere possesso di tutti i Prodotti oggetto di riservato dominio ovunque essi si trovino, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio per il pregiudizio subìto. Il Fornitore può recedere in ogni momento e senza necessità di preavviso dai contratti intervenuti con l'Acquirente, qualora dovesse verificarsi un mutamento nelle condizioni di solvibilità e/o liquidità di quest’ultimo, fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento degli eventuali danni.

11. Reclami. È onere dell'Acquirente controllare la merce al momento della ricezione. Nel caso che il vettore non sia parte del contratto di vendita, la consegna senza riserva delle merci con il pagamento al vettore estingue ogni azione per i danni derivanti dal trasporto, salvo il caso di dolo o di colpa grave del vettore. Le contestazioni non saranno accolte qualora l'Acquirente abbia manomesso le confezioni. Eventuali reclami saranno validi solo se comunicati al Fornitore per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata nei seguenti termini perentori:

- per quanto riguarda la quantità della merce, entro otto giorni dal ricevimento della medesima;
- per quanto riguarda l'aspetto esteriore e la purezza specifica, entro i dodici giorni successivi al ricevimento della merce;
- per la facoltà germinativa, entro i quarantacinque giorni successivi al ricevimento della merce. In questo caso, la fondatezza del reclamo dovrà essere successivamente riscontrata da un certificato d'analisi effettuato da una Stazione Ufficiale su campioni prelevati o in contraddittorio fra le parti o da campionatori-prelevatori ufficiali, da confezioni sigillate dal Fornitore;
- per l'autenticità e la purezza varietale, entro il normale periodo di semina e di controllo, immediatamente successivo al ricevimento del seme. Il reclamo deve essere corredato da tutta la documentazione necessaria per poter essere vagliato da terzi o da suoi delegati.

12. Garanzia. Il Fornitore garantisce la qualità dei Prodotti per un periodo di sei mesi dalla consegna, salvo le tolleranze d’uso ed esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione/utilizzo dei Prodotti ovvero qualora l'Acquirente e/o terzi abbiano lavorato e/o trattato e/o riconfezionato la merce. Il Fornitore non è responsabile per i difetti non reclamati entro i termini perentori di cui all'art. 11. In caso di reclamo tempestivo e fondato, il Fornitore non potrà essere tenuto a risarcire una somma superiore all’importo complessivo del prezzo pagato per la fornitura in questione. In nessun caso, ed in particolare per ciò che concerne la germinabilità, l'autenticità e la purezza varietale, la responsabilità risarcitoria del Fornitore potrà superare il valore della merce contestata, ivi comprese le relative spese, conseguenti all'invio ed alla ricezione delle sementi. Resta inteso che a causa della natura dei Prodotti, trattandosi di prodotti vivi soggetti a diverse circostanze esterne durante il loro utilizzo, i risultati ottenuti non dipendono solo dalla varietà e dalla qualità delle sementi. Pertanto l’Acquirente è il solo responsabile nel determinare le condizioni di utilizzo dei semi e deve assicurare l’adeguatezza delle condizioni di coltivazione, delle condizioni geografiche locali, dei materiali e delle attrezzature.

13. Forza maggiore. Il Fornitore non sarà responsabile per mancata e/o ridotta consegna in caso di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono circostanze al di fuori del controllo del Fornitore che costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione dell'ordine come, a titolo esemplificativo: scioperi, difficoltà di approvvigionamento per carenza della materia prima e/o altro materiale necessario per l'esecuzione dell'ordine, blocchi imprevedibili presso fornitori e/o terzi da cui dipende il Fornitore, problemi generali di trasporto, emergenze sanitarie, epidemie. Il Fornitore informerà l’Acquirente il prima possibile nel caso si verifichino le circostanze sopra citate.

14. Controversie. Per qualsiasi eventuale controversia circa l’interpretazione, la validità, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto, le Parti convengono che foro competente in via esclusiva è quello di Forlì, anche in deroga agli ordinari criteri di ripartizione della competenza previsti dalla legge.

 

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., l'Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:

art. 6) limitazioni di responsabilità del Fornitore in caso di ritardo;
art. 7) clausola solve et repete;
art.10) riserva di proprietà e recesso senza preavviso;
art.11) limitazioni alla possibilità di opporre eccezioni ed esperire azioni di risarcimento del danno;
art. 14) Controversie.